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DescrizioneArt. 5, c. 1,4 del d.lgs. n. 33/2013 L’accesso civico, disciplinato dal rinnovato dall'art. 5 del decreto legislativo n. 33/2013, prevede: “L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione”. Mentre il comma 2, dello stesso articolo 5: “Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione” obbligatoria ai sensi del decreto 33/2013. La norma attribuisce ad ogni cittadino il libero accesso ai dati elencati dal decreto legislativo 33/2013, oggetto di pubblicazione obbligatoria, ed estende l’accesso civico ad ogni altro dato e documento (“ulteriore”) rispetto a quelli da pubblicare in “amministrazione trasparente”. L’accesso civico “potenziato” investe ogni documento, ogni dato ed ogni informazione delle pubbliche amministrazioni. L’accesso civico incontra quale unico limite “la tutela di interessi giuridicamente rilevanti” secondo la disciplina del nuovo articolo 5-bis. L’accesso civico, come in precedenza, non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente: spetta a chiunque. La richiesta di accesso civico non deve essere motivata, è gratuita e deve essere presentata al Responsabile della trasparenza dell’amministrazione, o ai vari Responsabili di Area che si pronunciano sulla stessa. L’amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell’informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, oppure comunica al medesimo l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. In caso di ritardata o mancata pubblicazione dell’atto, documento o altra informazione oggetto della richiesta di accesso civico, l’instante potrà rivolgersi al titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo 2 della Legge n. 241/1990 (metà di quello originariamente previsto, quindi 15 giorni) provvede alla pubblicazione nel sito del dato richiesto, trasmettendolo contestualmente al richiedente o, in alternativa, potrà comunicare al medesimo l’avvenuta pubblicazione e indicare il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Recapiti del Responsabile della Trasparenza, del Titolare del potere sostitutivo del citato comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'anticorruzione. Valacco Dott.ssa Susanna Segretario Comunale Comune di Robilante Piazza Regina Margherita, 27 12017 Robilante Tel: (+39) 0171-78101 Fax: (+39) 0171-684830 E-mail: segretario@comune.robilante.cn.it Indirizzo Pec: comune.robilante@cert.legalmail.it Si precisa che per quanto attiene le competenze del Sindaco quale Autorità locale di P.S.. Autorita Locale Sanitaria e Ufficiale di Stato Civile, lo stesso è responsabile e titolare del potere sostitutivo, per quanto di competenza. E-mail :sindaco@comune.robilante.cn.it Indirizzo di Pec: comune.robilante@cert.legalmail.it Per gli atti di competenza dei responsabili si può fare istanza al Responsabile dell'Area Tecnica ALBERTI arch. Paola (ediliziapubblica@comune.robilante.cn.it) o dall'Area Economico Finanziaria BURZI Massimo (ragioneria@comune.robilante.cn.it) anche a mezzo PEC.

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